Crisi economica: ecco cosa succede ad una istituto di credito se fallisce e come proteggere i tuoi soldi

Quando un istituto di credito si trova in una situazione di dissesto economico tanto grave da non poter più onorare i propri debiti, viene avviata una procedura che può concludersi con la dichiarazione di fallimento o, come più frequentemente accade per le banche in Italia, con la liquidazione coatta amministrativa. Questo processo non è solo tecnico-finanziario, ma ha implicazioni sociali, legali e personali molto rilevanti, specialmente per chi detiene depositi bancari o investimenti attraverso il medesimo istituto.

Conseguenze del fallimento di una banca

La dichiarazione di insolvenza comporta l’impossibilità per la banca di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei creditori e dei correntisti, non essendo più in possesso della liquidità sufficiente per rimborsare le somme dovute. In seguito a tale evento, la banca viene posta sotto amministrazione straordinaria e successivamente si procede alla liquidazione, durante la quale gli asset dell’istituto vengono valorizzati e ceduti per rimborsare, secondo un rigoroso ordine di priorità, chi vanta crediti contro la banca.

La normativa italiana sancisce un divieto per i creditori di intraprendere azioni esecutive individuali sui beni della banca dalla data della dichiarazione di fallimento. Tutti i creditori sono indirizzati in un’apposita procedura concorsuale, in cui vige il principio della par condicio creditorum: la regola secondo cui ciascun creditore potrà soddisfarsi sulla base della graduatoria e della massa attiva disponibile, senza vantaggi ingiustificati rispetto agli altri. È importante sottolineare che la procedura può durare a lungo e spesso comporta una riduzione significativa del controvalore dei beni disponibili per il rimborso, determinando inevitabilmente perdite per i creditori e per i risparmiatori.

Il ruolo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

Un’ancora di sicurezza fondamentale per i correntisti italiani è rappresentata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). Questo meccanismo, attivo dal 1987, ha la funzione specifica di proteggere i depositanti in caso di fallimento di una banca. Tutti gli istituti di credito italiani, comprese le banche digitali e le filiali di banche extracomunitarie che operano in Italia, sono tenuti ad aderire a uno dei sistemi di garanzia riconosciuti.

Il FITD garantisce fino a 100.000 euro per ciascun depositante e per ogni banca. Questo significa che, in caso di liquidazione, i depositi in conto corrente, i conti deposito (anche vincolati), i certificati di deposito, i libretti di risparmio e gli assegni circolari sono coperti fino alla soglia stabilita. Anche le carte prepagate con IBAN godono della stessa protezione. Oltre tale importo, tuttavia, il denaro depositato potrebbe essere soggetto a perdite e le somme eccedenti dovranno essere recuperate attraverso la massa attiva della banca fallita, con la prospettiva concreta che non vengano restituite integralmente.

Il meccanismo del bail-in

In seguito alla crisi finanziaria del 2008 e alle esperienze di salvataggi bancari a carico dei contribuenti, l’Unione Europea ha introdotto il meccanismo del bail-in, applicato anche in Italia. Questo sistema prevede che, prima di poter ricorrere a fondi pubblici o all’intervento dello Stato, siano gli stessi investitori e alcuni creditori della banca ad assorbire le perdite. Il processo si sviluppa secondo questa sequenza di responsabilità:

  • Azionisti: sono i primi a sopportare le perdite, poiché rischiano l’intero capitale investito.
  • Detentori di obbligazioni subordinate: vengono coinvolti nella copertura delle perdite dopo gli azionisti.
  • Obbligazionisti senior e altri creditori chirografari: subiscono perdite nella misura necessaria.
  • Depositi superiori a 100.000 euro: qualora non vi sia altra capacità residua, anche i depositi eccedenti la soglia tutelata dal FITD vengono utilizzati per la copertura delle perdite.
  • Depositanti garantiti: i titolari di conti fino a 100.000 euro sono sempre esclusi da qualsiasi taglio, garantendo così la tutela dei piccoli risparmiatori.

Questo meccanismo protegge i risparmiatori, purché siano mantenute le somme entro il limite di copertura. Gli investimenti amministrati dalla banca (ad esempio azioni e fondi detenuti in conto titoli) non fanno parte della massa attiva del fallimento e non sono direttamente colpiti dalle procedure concorsuali, a condizione che gli strumenti finanziari appartengano effettivamente all’investitore e non siano vincolati da altri contratti.

Consigli pratici per proteggere i propri risparmi

La consapevolezza di ciò che accade durante la crisi di una banca e la conoscenza delle regole di tutela dei depositi sono il punto di partenza per adottare misure efficaci di protezione personale. Ecco alcune strategie fondamentali per mettere al sicuro i propri risparmi:

  • Suddividere i depositi: mantenere importi inferiori a 100.000 euro per ogni banca e per ogni intestatario. In questo modo si resta sempre nell’ambito della protezione offerta dal FITD.
  • Diversificare tra più istituti: affidare i propri risparmi a più banche permette di estendere la copertura, sfruttando la garanzia del fondo su ciascun rapporto bancario individuale.
  • Valutare lo stato di salute della banca: controllare periodicamente i rating dell’istituto, le comunicazioni della Banca d’Italia e le notizie di stampa, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di segnali di instabilità.
  • Preferire strumenti di risparmio garantiti: i titoli di Stato italiani e i prodotti di assicurazione sulla vita sono coperti da specifiche tutele commisurate alla normativa vigente.
  • Mantenere liquidità separata dagli investimenti: collocare le somme destinate a investimento in conti distinti rispetto a quelle di uso quotidiano o di riserva.

Altre considerazioni

È importante ricordare che anche gli assegni circolari e i libretti nominativi sono coperti dal FITD. Tuttavia, titoli, fondi e strumenti finanziari amministrati dalla banca, pur non essendo soggetti direttamente al bail-in per il valore dell’attivo, possono subire contraccolpi legati alla valutazione di mercato e agli effetti sistemici di una crisi bancaria.

Per quanto riguarda i creditori di una banca in liquidazione, la legge prevede la sospensione degli interessi sui crediti chirografari e il pagamento secondo il grado di priorità riconosciuto dalla normativa vigente, assicurando comunque un trattamento imparziale conforme al principio della par condicio creditorum. Restano escluse da tali misure le procedure penali finalizzate alla confisca dei beni e alcune eccezioni specifiche contemplate dalla legge.

Essere informati e attivi nella gestione dei propri risparmi permette di ridurre il rischio di perdita in caso di crisi del settore bancario. Monitorando le soglie garantite, diversificando gli istituti e scegliendo con attenzione i prodotti, si può rafforzare la sicurezza patrimoniale anche in uno scenario di incertezza economica.

Lascia un commento